Le ricordiamo che ai sensi dell'art. 2615bis del codice civile, i consorzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio,
devono depositare al registro delle imprese la loro situazione patrimoniale.
quindi entro il 29 Febbraio 2012
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Normativa:
Secondo quanto stabilito dall’art. 2615-bis entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno
la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio
delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
L’art. 11 comma 1 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581, in tale contesto, specifica che il deposito della situazione patrimoniale
dei consorzi con attività esterna deve essere effettuata presso l’ufficio della Provincia nella quale il consorzio ha la propria sede.
L’unica eccezione a tale disposizione è rappresentata dai Confidi, ovvero consorzi con attività esterna che svolgono l’attività
di garanzia collettiva dei fidi.
I Confidi, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DL 30 settembre 2003 n. 269, conv. L. 24 novembre 2003 n. 326, devono approvare
il proprio bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositarlo al Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
Si ricorda che per la presentazione della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna si deve adottare il formato elettronico
elaborabile XBRL introdotto dall’art. 37 comma 21-bis del DL 4 luglio 2006 n. 223. Secondo la dottrina, infatti, le disposizioni patrimoniali
dell’art. 2615-bis comma 1 del codice civile, in forza del richiamo letterale contenuto nella citata disposizione alle “norme relative
al bilancio di esercizio delle società per azioni”, è assimilabile al bilancio delle società.
Secondo tale avviso si sono espresse:
• Unioncamere, con la circ. 23 dicembre 2009 n. 18751;
• Assonime, con la circ. 19 febbraio 2010 n. 5, con cui chiarisce che sono esclusi dall’obbligo di adottare le modalità di presentazione
in formato elettronico elaborabile soltanto i consorzi controllati e inclusi nel bilancio consolidato redatto da società escluse dall’obbligo.
I consorzi con attività esterna, dovranno depositare come allegati:
• le tabelle di Stato patrimoniale e Conto economico nel formato XBRL
• la Nota integrativa nel formato pdf/a (si tratta, cioè, del formato usuale)
• modello procura Comunica firmato autografamente dal legale rappresentante
• copia documento di riconoscimento del legale rappresentante che sia ben visibili ed in corso di validità
Ricordiamo che l’istituto del Consorzio è disciplinato dal Codice Civile nel libro quinto, nel quale gli è attribuita
la denominazione di consorzio “per il coordinamento della produzione e degli scambi” (artt. 2602 – 2620 c.c.).
Secondo l’art. 2602, co. 1, c.c., come modificato dalla l. 10 maggio 1976, n° 377, mediante il contratto di consorzio
“più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
Poiché il legislatore utilizza il termine “consorzio” per indicare fattispecie societarie eterogenee, è opportuno sottolineare come non tutti
i consorzi ricadono nei confini della disciplina dettata dagli artt. 2602 e ss.cc., ma vi rientrano soltanto quelli che assumono
le caratteristiche di struttura e di funzionalità enumerate
nel corpo del testo V. I quattro elementi che caratterizzano il consorzio disciplinato nel nostro codice civile sono i seguenti:
• la natura contrattuale dell’accordo;
• la partecipazione di più imprenditori a tale accordo;
• la creazione di un’organizzazione comune;
• la finalità anticoncorrenziale e/o di cooperazione interaziendale, realizzata attraverso un meccanismo di fatto analogo a quello
mutualistico.
Ricordiamo, infine, che i consorzi con (anche) attività esterna sono la tipologia di consorzi in cui le parti, mediante un’organizzazione
comune, oltre a svolgere una funzione disciplinatrice e di coordinamento dell’attività dei consorziati (attività interna del consorzio),
prevedono la predisposizione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi (assumendo obbligazioni con gli stessi) nell’interesse
delle imprese consorziate (art. 2612 c.c.).
La struttura appena delineata appare la più coerente ed in linea con le finalità dei consorzi di coordinamento, mentre i consorzi
anticoncorrenziali possono perseguire le loro finalità senza entrare in relazione con i terzi.












